Ulteriore tassesso per l’applicazione del superbonus 110

Pubblicato oggi, 14 ottobre 2020, in Gazzetta Ufficiale la legge 13 ottobre 2020 n.126 di conversione del decreto agosto.

All’interno della legge riguardante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia troviamo diversi disposti normativi per il sostegno economico di famiglie e imprese, tra questi segnaliamo chiarimenti collegati al superbonus 110% che aiutano a delineare in maniera univoca il campo di applicazione di questi “super-incentivi”.

Una delle modifiche introdotte prevede che dopo il comma 1 dell’articolo 119 venga inserito inserita la definizione di accesso autonomo ai fini del superbonus:

Un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

Sono chiariti i termini di acceesso al bonus nel caso di interventi effettuati su comuni colpiti da eventi sismici, spiegando che l’incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Non si tratta delle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall’art. 16bis, DL 63/2013 (c.d. sismabonus) ma di quelle zone dove in effetti è stato decretato lo stato di emergenza per l’avvento di un sisma.

Una ulteriore novità è stata introdotta anche per la categoria catastale A9, ammettendo tra gli immobili destinatari del superbonus anche gli immobile classificati come A9 se aperti al pubblico, prima esclusi.

In ultimo, in ambito condominiale, si ritengono valide le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di superbonus, nonche' l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Al fine di semplificare la presentazione dei permessi comunali sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. In sostanza, le dichiarazioni di conformità urbanistica-edilizia (per intereventi trainanti su parti comuni) dovranno riferirsi esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi e non alle singole unità immobiliari che potrebbero esser singolarmente affette da abusi edilizi.

Nella sezione normative del portale è possibile prendere visione della Legge 77/20, testo aggiornato con le ultime indicazioni.