Temperatura giù di un grado e diminuzione periodo accensione impianti

E’ in gazzetta ufficiale, Serie Generale n.243 del 17-10-2022, il decreto del 6 ottobre 2022, n.383, adottato recentemente dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE). Tramite il decreto sono state stabilite speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.

Vengono rivisti al ribasso i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione invernale alimentati a gas naturale. Il periodo di accensione viene ridotto di 15 giorni, ed è di meno 1 ora al giorno il periodo di accensione giornaliero. Questi nuovi limiti vanno quindi ad aggiornare i limiti temporali ordinari indicati all’articolo 4, comma 2, del DPR n. 74/2013 per le diverse “zone climatiche”.

La riduzione del periodo di accensione di 15 giorni è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio ed anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone, nello specifico avremo:

Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
Zona F: nessuna limitazione

Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

E’ data anche libertà, in presenza di situazioni climatiche particolarmente avverse, alle autorità comunali di autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei limiti temporali disposti dal decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Oggetto del decreto è anche il valore della temperatura interna dell’aria ambiente, ad oggi normata dall’3, comma 1, del DPR n.74/2013, tali valori vengono ridotti di 1°C.

La misura si è resa necessaria a fronte di un aumento costante del costo del bene naturale metano e ad una sempre più difficolta di approvvigionamento dello stesso. A livello europeo, è del 5 agosto 2022 il regolamento 2022/1369, concernente la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno, rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti. Tale riduzione della domanda di gas, mira a realizzare in Europa risparmi utili a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia. Per dare un ordine di grandezza, il 15%, rappresenta per l’Italia una riduzione di ben 8,2 miliardi di Sm3di gas naturale.

Siamo anche in attesa della pubblicazione, da parte di ENEA, di un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.

Si riporta di seguito il link per consultare il decreto:

DM 383 del 6.10.2022 - Riduzione riscaldamento