Semplificazioni in ambito di superbonus

 

Recentemente sono stati pubblicati due decreti in Gazzetta Ufficiale che hanno introdotto alcune misure e semplificazioni in tema di superbonus 110%, detrazione fiscale con aliquota elevata al 110% destinata ad interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, data poi prorogata in talune circostanze.

Il decreto-legge 59/2021 del 6 maggio 2021 è andato a modificare l’ultima proroga, in ambito di scadenze, nell’effettuazione dei lavori sugli edifici condominiali. Ad oggi, come data limite per la realizzazione dei lavori, vi era il 30/06/2022, oppure il 31/12/2022, a condizione però che entro il 30/06/2022 fossero stati realizzati almeno il 60% del totale dei lavori.
Con il decreto legge 59/2021 è stato di fatto tutto spostato al 31 dicembre 2022, togliendo così la clausola sulla percentuale dei lavori svolti.

Lo stesso decreto ha prorogato di ulteriori sei mesi la scadenza per interventi effettuati da istituti autonomi case popolari fissandola al 31 dicembre 2023,  qualora alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 % dell'intervento complessivo.

Infine, per le persone fisiche proprietarie di immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari, al fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, spetta il superbonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le proroghe non riguardano le singole unità immobiliari, gli edifici unifamiliari e plurifamiliari ai quali, l’agevolazione del 110%, continua a competere per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e relative agli interventi agevolati.

Il decreto legge 77/2021 del 31 maggio 2021, è intervenuto estendendo l’aliquota del 110% anche a quelli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche ed effettuati in favore di persone di eta' superiore ai sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad interventi trainanti del superbonus. Il decreto ha intodotto inoltre un nuovo limite di spesa per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ma soprattutto ha introdotto semplificazioni in ambito autorizzativo.

Gli interventi agevolabili con il Superbonus, ad esclusione unicamente di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici, sono ora qualificati come manutenzione straordinaria e potranno essere realizzati  tramite una Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 119 comma 13-ter.

Nella CILA non è obbligatorio attestare lo stato legittimo ed eseguire le verifiche di conformità; la presenza di eventuali difformità sull’immobile non è più di ostacolo per l’accesso all’agevolazione fiscale e non ne comporta la decadenza. Questa semplificazione relativa alla CILA è senz’altro importante, è altresì interessante notare come nel Decreto Legge, come nota finale, sia stata riportata la frase: “resta comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. In pratica ogni valutazione è rimandata al professionista che si troverà a gestire i lavori.

In allegato il testo coordinato con gli ultimi aggiornamenti normativi sull’articolo 119 dellla legge 77/2020.