Regola tecnica di prevenzione incendi per depositi di gas naturale e biogas

 

Il ministero dell’interno ha pubblicato in gazzetta ufficiale n.35 del 12 febbraio 2016 la regola tecnica di prevenzione incendi per i depositi di gas naturale e biogas, decreto 3 febbraio 2016. Entrerà in vigore il 12 maggio 2016, abrogando la seconda parte dell’allegato al D.M. 24 novembre 1984.


Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.

L’impostazione di applicazione del decreto segue quelle delle altre regole tecniche, le disposizioni si applicano ai depositi di nuova realizzazione ed a quelli esistenti al 12 Maggio 2016, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi al 12 Maggio 2016, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. Gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non possono, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

Le disposizioni non si applicano ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del DPR n.151 del 2011. Il Decreto è disponibile nella parte normativa del portale Hydra Club ed allegato alla presente.