Qualificazione FER, proroga termini alle regioni per attivare i programmi di formazione

 Dal 2011 in Italia c'è l'obbligo di qualifica per impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma la modalità di applicazione è stata demandata alle regioni.

In regione Lombardia la qualifica di formazione FER (qualifica professionale di installatori e manutentori per impianti a fonti rinnovabili introdotta dal Dlgs 28/2011) ha trovato applicazione da ormai diversi anni, agli operatori già abilitati alla data del 3 Agosto 2013 ai sensi D.M. 37/2008 gli è stata riconosiuta l'abilitazione anche in ambito fer, con l'accortezza di frequentare corsi di aggiornamento, entro il 3 Agosto 2016, al fine di non perdere tale abilitazione. Coloro che alla data del 4 agosto 2013 non avevano  l’abilitazione ai sensi di quanto previsto all’art. 4, lett. c) e d) del D.M. 37/2008, l'abilitazione FER gli può essere riconosciuta solo dopo aver frequentato un apposito percorso formativo di 80 ore.

Il resto delle Regioni ad oggi non hanno ancora individuato programmi di formazione e aggiornamento, così la Legge n.21 del 25 febbraio 2016 richiama all’ordine tutte le Regioni inadempienti, imponendo l’attivazione del programma di formazione con data ultima il 31 dicembre 2016.

Si presume che nelle regioni dove non sono ancora stati attivati programmi di formazione ed aggiornamento, gli operatori, già in possesso dei requisiti di cui al D.M 37/2008 alla data del 3 Agosto 2013, rimangano abilitati fintanto che non saranno emanate nuove disposizioni, ma con le modifiche introdotte con la Legge 21/2016 i tempi sembra proprio siano stretti, ed entro poco dovremmo adempiere necessairamente alle nuove disposizioni nel settore delle fonti rinnovabili.

Ricordiamo inoltre che l’operato di un installatore risiedente in una regione inosservante del Dlgs 28/2011 potrebbe essere contestato nelle regioni in cui gli obblighi sono già in atto, dovremo quindi monitorare, in questo 2016, lo stato di aggiornamento regionale per non farci trovare inadempienti per poter operare.

Nell'allegato è riportato un estratto del Dlgs 28/2011, l'art.15 riguardante le qualifiche FER e il relativo allegato 4.