Pubblicato il decreto 14 febbraio 2022 sui costi massimi specifici per le detrazioni

Questo decreto nasce perché il decreto antifrodi del novembre 2021 e la legge di bilancio 2022 ci dicono di asseverare la congruità dei prezzi tenendo conto anche di un decreto da emanarsi entro il 9 di febbraio, il decreto di fatto è stato firmato il 14 febbraio e pubblicato in gazzetta il 16 marzo 2022.
Per contestualizzare le disposizioni del decreto 14 febbraio 2022 è necessario ripercorrere alcuni punti fondamentali sulla congruità delle spese per detrazioni fiscali.
L’asseverazione della congruità è richiesta per tutti gli interventi di detrazione fiscale che accedono alla cessione del credito o sconto in fattura, sono esclusi solo gli interventi di importo lavori non superiore a 10'000 euro o lavori classificati in attività di edilizia libera; il Bonus Facciate non è escluso in nessun caso. (Art. 121 L77/2020)
In via esemplificativa si riporta l’elenco degli interventi agevolati dall’opzione e soggetti ad asseverazione:
•    manutenzione ordinaria su parti comuni;
•    manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
•    realizzazione di autorimesse o posti auto;
•    recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) e d), del TUIR;
•    ecobonus;
•    sismabonus;
•    bonus facciate;
•    installazione impianti fotovoltaici;
•    installazione colonnine di ricarica;
•    superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
L’asseverazione congruità delle spese è inoltre richiesta per gli interventi di ecobonus 110% e interventi di ecobonus che richiedano l’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, dei requisiti minimi.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori dal tecnico abilitato che attesta i requisiti sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini della congruità delle spese deve fare riferimento al un decreto prezzi che fissa dei tetti massimi per gli incentivi: questo nuovo decreto del 14 febbraio 2022 (art. 13bis L77/2020)

Nello specifico questo nuovo decreto contiene i massimali di costo specifici delle seguenti tipologie di beni (elenco riportato nell’allegato A):
•    Riqualificazione energetica;
•    Isolamento termico (coperture, pavimenti, pareti perimetrali);
•    Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
•    Installazione di sistemi di schermatura solare e/o ombreggiamenti;
•    Impianti a collettori solari;
•    Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione;
•    Impianti con micro-cogeneratori;
•    Impianti a pompa di calore;
•    Impianti con sistemi ibridi;
•    Impianti con generatori di calore alimentati a biomassa;
•    Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore.
Se l’intervento da asseverare non è compreso nell’elenco di cui sopra, ad esempio interventi di manutenzione straordinaria come da realizzazione di un servizio igienico comprensivo di condotte di adduzione e scarico, l’asseverazione della congruità dei costi massimi specifici può essere ricercata tramite i prezzari delle regioni o al prezzario DEI, con eccezione degli impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici per i quali si rimanda specificatamente al decreto rilancio 2020.
Riassumendo gli interventi soggetti ad asseverazione della congruità delle spese dovranno essere accompagnati da:
•    Verifica della detrazione o spesa massima ammissibile;
•    Verifica della spesa eseguita tramite computo metrico (mediante prezzari regionali o DEI);
•    Verifica del costo unitario per tipologia di intervento (tramite allegato A).
Preme inoltre evidenziare che gli interventi di detrazione fiscale Ecobonus per i quali non sia necessaria l’asseverazione della congruità delle spese sono soggetti alla spesa specifica massima ammissibile indicata nell’allegato I (leggasi Allegato A).
Con riferimento ai tre punti cui sopra, per questa tipologia di interventi, lo schema si semplifica in:
•    Verifica della detrazione o spesa massima ammissibile;
•    Verifica del costo unitario per tipologia di intervento (Tramite allegato A).

Interventi di Bonus Casa, se non oggetto di cessione del credito o sconto in fattura, continuano a non essere soggetti a verifica di spesa, se non quella massima ammissibile alla detrazione.
Le disposizioni entrano in atto dal 15 aprile 2022. Per interventi dove sia necessaria la richiesta di un titolo edilizio le disposizioni si applicano alle pratiche edilizie inviate dopo il 15 aprile.
In calce è possibile scaricare il decreto impaginato a cura dello staff Hydra Club, mentre nella sezione download / normative è possibile visionare il decreto requisiti minimi aggiornato.
A seguire l’infografica che abbiamo predisposto che illustra quanto descritto nella news.