Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le NTC 2018

Il 20 febbraio 2018, dopo anni di attesa, per la preparazione, approvazione e pubblicazione, sono state pubblicate in G.U. le norme tecniche per le costruzioni che sostituiranno le NTC 2008.

Le norme tecniche entreranno in vigore il 22 marzo 2018.


Per le opere le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima del 22 marzo 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima del 22 marzo 2018, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Dal 22 marzo 2018, se non ricadenti dei paragrafi precedenti, dovranno essere applicate le nuove norme, che al Capitolo 7 “Progettazione per azioni sismiche” trattano in maniera esaustiva il rispetto dei requisiti sismici per elementi strutturali, non strutturali e gli impianti.

Al punto 7.2.4 viene definito l’impianto come insieme di: impianto vero e proprio, dispositivi di alimentazione dell’impianto, collegamenti tra gli impianti e la struttura principale.

Della progettazione antisismica degli impianti è responsabile il produttore, della progettazione antisismica degli elementi di alimentazione e collegamento è responsabile l’installatore, tamponature e tramezzi di ancoraggio è responsabile il progettista strutturale. È compito del progettista della struttura individuare la domanda sismica corrispondente, mentre è compito del fornitore e/o dell’installatore fornire impianti e sistemi di collegamento di capacità adeguata.

Gli impianti non possono essere vincolati alla costruzione contando sull’effetto dell’attrito, bensì devono essere collegati ad essa con dispositivi di vincolo rigidi o flessibili.

Deve essere limitato il rischio di fuoriuscite incontrollate di gas o fluidi, particolarmente in prossimità di utenze elettriche e materiali infiammabili, anche mediante l’utilizzo di dispositivi d’interruzione automatica della distribuzione (terminerà in data odierna l'inchiesta pubblica di una norma di riferimento in materia). I tubi per la fornitura di gas o fluidi, al passaggio dal terreno alla costruzione, devono essere progettati per sopportare senza rotture i massimi spostamenti relativi costruzione-terreno dovuti all’azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati (aspetti erano già presenti nel vecchio testo legislativo).

Per gli impianti si deve verificare che il valore di ciascuna azione sismica massima, sia inferiore al corrispondente valore resistenza massima, effettuando verifiche in termini di funzionamento e stabilità in funzione della classe d’uso che dipendono dal tipo di utilizzo (costruzioni con presenza solo occasionale di persone, costruzioni con prevalenza normale di affollamento, costruzioni in cui si preveda affollamenti significativi e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti).

Il progettista dovrà verificare (funzionamento) che gli spostamenti strutturali o le accelerazioni prodotti dalle azioni sismiche non siano tali da produrre interruzioni d’uso degli impianti stessi, e dovrà verificare (stabilità) che i diversi elementi funzionali costituenti l’impianto, compresi gli elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura principale, abbiano capacità sufficiente a sostenere la domanda corrispondente all’azione sismica.

Concludiamo sottolineando che non sono specificati limiti di potenza termica oltre i quali devono essere applicate le norme, si parla esclusivamente di impianti. Particolare attenzione, in ambito di distribuzione gas, dovrà essere posta nell’interfaccia terreno struttura, approccio già incontrato all'interno della norma UNI 7129 in ambito di manufatti a cielo aperto, la norma impone una distanza di rispetto di almeno 30 mm tra le tubazioni e le superfici interne degli alloggiamenti tecnici, specificando che, distanze minori possono essere previste solo in presenza di valutazione dimensionale di progetto; valutazioni facilmente eseguibili con le indicazioni sulle verifiche da effettuare introdotte con le nuove norme NTC 2018.