Nuovi requisiti per l’accesso alle detrazioni fiscali e incentivi

Dal 13 giugno 2022, il Decreto Legislativo 199/2021, ha introdotto nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi comunque denominati (detrazioni fiscali, conto termico…); i requisiti sono elencati nell’allegato IV e che riguardano esclusivamente gli impianti alimentati da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento.

Gli impianti per il riscaldamento e il raffrescamento che non accedono a incentivi pubblici rispettano i requisiti minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, mentre gli interventi agevolati hanno requisiti minimi allineati, praticamente identici a quelli già conosciuti per gli interventi di Ecobonus.

A titolo esemplificativo una pompa di calore con COP di 3,4 fino a giugno 2022 poteva essere portata in detrazione per Bonus Casa, mentre dal 13 giugno per l’accesso alla detrazione è richiesto un COP di 3,71 (se dotata di inverter).

Esemplificando ancora, in ambito di biomassa entrano nuovi requisiti sul rendimento minimo dei generatori oltre alla richiesta la classificazione ambientale, più conosciuta come la classificazione in stelle. Si richiede un generatore con 4 stelle per sostituzioni biomassa su biomassa, mentre sono necessari apparecchi classificati con 5 stelle per nuove installazioni; infine si impone l’obbligo di installazione di un accumulo termico (per le caldaie a biomassa) dimensionato in accordo alla norma EN 303-5 che impone circa 50 dm3/kWt.

Concludiamo riportando un elenco completo dei generatori interessati dai nuovi requisiti minimi per l’accesso agli incentivi:

  • Pompe di calore (elettriche /gas)
  • Generatori Ibridi (PdC + Caldaia a condensazione)
  • Generatori di calore a biomassa (caldaie, camini, stufe)
  • Collettori solari termici per la produzione di ACS o l’integrazione di calore degli impianti termici
  • Micro-cogeneratori