Linee guida regione Toscana per gli impianti termici

 

Il 30 dicembre 2015 sul bollettino regionale toscano è stata pubblicata la delibera n.1228 del 15 dicembre 2015 dal titolo “Linee guida regionali di attuazione dell’articolo 17 del decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici).”

 

Le oltre novanta pagine inserite costituiscono un ottimo punto di riferimento per le seguenti tematiche:

•    controllo e manutenzione degli impianti termici;
•    modalità per la compilazione e trasmissione dei rapporti di efficienza energetica;
•    accertamento, ispezione e stazionamento degli impianti termici;
•    modalità e modelli per le comunicazioni fra soggetti e autorità competenti.

La lettura del documento è favorita da una coerente suddivisione in capitoli che agevola i vari soggetti ad individuare in maniera rapida la parte di loro competenza.

Il documento riprende le indicazioni fornite dalle linee guida ENEA pubblicate nel settembre 2014 e commentate nella news 36/14, purtroppo le informazioni ivi contenute non sono state attualizzate alle ultime normative pertanto si trovano indicazioni incoerenti con le norme pubblicate nell’anno 2015.
In queste linee guida specifiche per la regione toscana troviamo un apposito paragrafo destinato alla correlazione fra le attività di controllo di manutenzione e le attività di controllo d’efficienza energetica, per certi aspetti i comportamenti da seguire erano intuibili, ma per la prima volta vengono evidenziate differenti casistiche comportamentali che riteniamo opportuno riportare:

- se la periodicità dei controlli di manutenzione è maggiore o uguale a quella dei controlli di efficienza energetica, manutenzione e controllo efficienza devono essere effettuati in concomitanza e fa fede il rapporto di efficienza energetica;
- se i controlli di manutenzione devono essere effettuati con una periodicità più frequente rispetto ai controlli d’efficienza energetica, le operazioni di manutenzione saranno effettuati anche in momenti cui non è necessario effettuare il controllo d’efficienza, dovrà comunque essere compilato il modulo “rapporto di controllo” che non sarà trasmesso all’Autorità competente e non necessiterà del bollino, potrà essere preso a riferimento il modello di rapporto efficienza energetica non compilato nella parte riguardante l’efficienza del generatore;
- se sono necessari controlli di manutenzione aggiuntivi e diversi dai controlli di efficienza energetica ne deve essere dato riscontro in un distinto rapporto di controllo il cui contenuto varierà secondo i controlli effettuati.

Sottolineiamo che il documento della regione toscana riporta una specifica modulistica:

-    Modello 1 - Comunicazione variazione del responsabile dell’impianto termico
-    Modello 2- Comunicazione di nomina/cessazione da terzo responsabile
-    Modello 3 - Comunicazione di nomina/cessazione da amministratore di condominio

Suddetti moduli, a differenza di quelli nazionali proposti dall’enea variano solo nell’impaginazione e nell’aggiunta di una riga richiamante il relativo articolo sul DPRG 25/r/2015.

Ottima guida di riferimento per accertare le non conformità rilevabili in fase di accertamento documentale o durante l’ispezione dell’impianto termico è riportata nell’allegato 4, che tramite forma tabellare suddivisa nei tre settori: documentazione; sicurezza ed efficienza energetica, individua i casi di diffida all’uso dell’impianto, prescrizione o osservazione, specificando in maniera esaustiva quando il commento ricade in osservazione o prescrizione.

Si riporta in allegato si riporta uno schema, impaginato a cura dello staff Hydra Club, sulle principali non conformità rilevabili in fase di accertamento documentale o durante l’ispezione dell’impianto termico.