Legge di bilancio 2023: le novità del nostro settore in vigore dal primo gennaio

 

SUPERBONUS

La legge di bilancio 2023 interviene ancora una volta sulla questione superbonus 110%, apportando alcune modifiche al decreto aiuti quater, ultimo disposto normativo in ambito di superbonus.

Il decreto aiuti quater, pubblicato in gazzetta ufficiale il 18 novembre 2022 ha:
•    rimodulato l’aliquota al 90% per le spese sostenute nel 2023 relative ad interventi effettuati sui condomini;
•    introdotto la possibilità, anche per il 2023, di accedere al superbonus per interventi su edifici unifamiliari e su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari a condizione che si tratti di abitazione principale e che il contribuente rimanga sotto una determinata soglia di reddito;
•    esteso il termine ultimo del superbonus al 31 marzo 2023 per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, site in edifici plurifamiliari, a condizione di aver completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Il decreto aiuti ha di fatto improvvisamente apportato, per alcune situazioni condominiali, restrizioni non preventivate, aspetto che ha creato non pochi malumori ai quali la legge di bilancio ha provato a porre rimedio.

La legge di Bilancio, al comma 894, interviene proprio sulla modulazione dell’aliquota, mantenendo per i condomìni l’aliquota al 110% per l’anno 2023 purché la CILA sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare - che ha approvato l’esecuzione dei lavori - sia stata consegnata in data antecedente al 18 novembre 2022 (data attestata, dall’amministratore di condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea, per i condomini minimi, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
L’aliquota rimane al 110 anche per interventi deliberati tra il 18 novembre e il 25 novembre purché la data dell’assemblea sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva, e che la CILAS sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.
Infine, permane per il 2023 l’aliquota al 110 anche per interventi che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per completezza della trattazione il comma 894 contempla, tra gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110% per l’anno 2023, anche quelli interventi con CILA presentata entro il 25 novembre 2022 e destinati a edifici da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate con un unico proprietario.

BONUS MOBILI
Il comma 277 interviene sull’art. 16 comma 2 del D.L. 4 giugno 2013 aumentando il tetto massimo di spesa per il bonus mobili spostandolo a 8.000 euro per l’anno 2023 per poi riscendere a 5.000 euro per l’anno 2024, ricordiamo che per l’accesso al bonus mobili (detrazione IRPEF 50%) è indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio possiamo annoverare manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rientrando nella manutenzione straordinaria anche la sostituzione della caldaia, intervento che potrebbe aprire la strada di accesso al bonus fiscale del 50% per l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, scrivanie…

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il comma 365 estende il beneficio di detrazioni fiscali su interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche con un’aliquota di detrazione pari al 75% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, allungando di ben tre anni il vantaggio del beneficio prima limitato al solo anno 2022. Ricordiamo che questa tipologia di interventi per gli anni 2022/2024 accede alle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura come indicato nell’art. 121 del D.L. n.34/2020

IVA SUL PELLET TORNA AL 10%
Un ulteriore misura introdotta con il comma 73 dalla legge di bilancio è la riduzione dell’aliquota al 10 % per il pellet per l’anno 2023, equiparando così il pellet alle altre biomasse quali legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura. Se non saranno introdotte altre misure strutturali dal 2024 l’aliquota per il pellet tornerà al 22%.

BONUS FACCIATE
Bonus non rinnovato, definitivamente rimosso dall'elenco dei bonus disponibili.