Il legno lamellare è Biomassa


Alla sezione 4, Parte II, dell’Allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (comunemente chiamato Testo Unico Ambiente), c’è una novità, al paragrafo 1, dopo la lettera h-bis) è stata aggiunta la seguente:
<< h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
1)    Il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incolatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
2)    Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
3)    I residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:




4)    La combustione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 4. >>

E dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-ter).
3-bis.1. L'utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.
3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l'impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.
3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l'impianto deve avere un rendimento non inferiore all'85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.
3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell'alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell'aria secondaria.
3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.>>

Il nuovo Regolamento è in Gazzetta Ufficiale, decreto 8 maggio 2023, n.90, quindi è legge, ed entrerà in vigore il prossimo 1 agosto.

L’idea che sta alla base di questo aggiornamento è condivisibile, ovvero la possibilità di utilizzare i residui provenienti da processi di lavorazione del legno come fonte energetica e quindi non più come un mero rifiuto da smaltire; quello su cui ci sarà da vigilare sarà la bontà di questo rifiuto che diventerà combustibile. E’ giusto ricordare che la combustione della biomassa è severamente disciplinata da Regolamenti, anche locali sulla qualità dell’aria ambiente, i quali vanno ad analizzare costantemente le emissioni di particolato nei vari territori regionali. Insomma, la sfida è cominciata.  

Decreto 8 maggio 2023, n.90