Fatta chiarezza sui requisiti tecnici costruttivi per impianti oltre 35 Kw di potenza

Pubblicato in gazzetta ufficiale il “Collegato Ambiente” Legge n.221 del 28 dicembre 2015, disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

Il testo di legge affronta in 79 articoli questioni ambientali integrando il “decreto ambiente 152/2006”, vengono fornite disposizioni relative alla protezione della natura allo sviluppo sostenibile, disposizioni sulle emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia, procedure per il recupero del verde pubblico, affrontando nel dettaglio il tema dei rifiuti.


Nella variabilità degli argomenti trattati troviamo anche alcuni aspetti che riguardano la nostra vita quotidiana, come il divieto dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta dei fazzoletti di carta e delle gomme da masticare al suolo, nelle acque e negli scarichi.

La legge chiarisce in maniera definitiva (Art.73) che sugli impianti termici alimentati da Gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528 non devono essere applicate I REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI di cui alla parte II dell’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2016 n.152.

Subito dopo la pubblicazione della norma UNI 11528, il Ministero dell’Interno aveva chiarito che essendo nella norma rispecchiata la significativa evoluzione tecnologica del settore impiantistico, questa, poteva essere tenuta a riferimento rispetto al decreto ministeriale del 12 aprile 1996, ma niente era stato detto al riguardo della sovrapposizione d’applicazione con il decreto ambiente, lasciando all’attento progettista il dubbio di operare correttamente.

Sottolineiamo che le indicazioni contenute nel Dlgs 152/2006 relativamente a caratteristiche dei camini, canali da fumo e dispositivi accessori rimangono in valide per gli impianti che non ricadono nel campo di applicazione della norma UNI 11528, mentre rimangono valide per tutte le tipologie di impianto le indicazioni di cui al punto “5. Apparecchi indicatori”, necessari su apparecchi con potenza al focolare superiore a 11600 Kw.

 

Si allega il testo di legge estratto dalla Gazzetta Ufficiale