Esonero dal visto di conformità sotto i 10000 euro e per lavori in edilizia libera

 

L’asseverazione della congruità delle spese e visto di conformità collegati ai bonus minori sono stati introdotti il 12 novembre 2021 al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali. La misura si era resa necessaria per arginare il fenomeno della cessione di crediti inesistenti su tutti gli interventi che prevedevano l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito.

La legge di bilancio 2022, a seguito delle richieste di alcune associazioni di categoria, ha esonerato da questi adempimenti le seguenti tipologie di interventi:

·        Lavori in edilizia libera;

-         interventi con importo lavori complessivo inferiore a 10˙000 euro ad eccezione del Bonus Facciate.

Tale disposizione normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2022 lasciando il dubbio di come gestire interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10˙000 euro effettuati nel periodo 12 novembre 2021 – 31 dicembre 2021 per i quali si volesse oggi esercitare l’opzione di cessione del credito.

Al riguardo la FAQ, pubblicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate in data 28 gennaio 2021, ha chiarito che non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022 se gli interventi agevolabili rientrano in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10˙000 euro, indipendente dalla data in cui sono stati eseguiti.

In sostanza la disposizione normativa (di esonero dal visto di conformità) trova applicazione alla data di attuazione dell’opzione di cessione senza alcun riferimento alla data di sostenimento della spesa o di emissione della fattura.