Da dove nasce il bollino degli impianti termici

Il regolamento Dpr 74/2013 che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, all’art. 10, comma 3 stabilisce che nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono: […]

c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

Sulla base di questo la regione Veneto ha recentemente chiarito che la competenza dell’istituzione o meno del contributo (bollino) è di competenza regionale, e non delle singole amministrazioni locali addette ai controlli sul territorio, invitando tali enti ad osservare la normativa statale e regionale vigente.

In Toscana le cose stanno diversamente, il regolamento Regionale 25/R all’articolo 13 comma 3 chiarisce che la regione ha previsto un contributo in occasione dell’invio del rapporto di accertamento e ispezione degli impianti termici (bollino), determinato dalle autorità competente nel rispetto degli importi minimi e massini indicati in apposito allegato.

Alcuni enti localo hanno già adeguato il costo dei bollini in base alla potenza dei loro impianti, ad esempio passando a 14 Euro il bollino di un generatore di potenza inferiore a 35 Kw, ma l'unificazione terrtoriale l'avremo dal 1° di luglio 2016, data in cui l’invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica sarà attuato solo telematicamente, come anche la compilazione del libretto di impianto.

Probabilmente l’istituzione immediata di un unico catasto regionale (prevista per i prossimi anni) avrebbe eliminato i costi di adeguamento dei software di tutti gli enti gestori sul territorio, ma l’ottimizzazione delle risorse non era prevista del DPR 74 e pertanto non è stata perseverata.

Il DPR 74 lasciava la possibilità alle regioni di modificare la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica e l’estensione dei controlli di efficienza energetica agli impianti a combustibile solido, questi aspetti, come quello dei bollini, sono stati introdotti nel regolamento regionale toscano, che proprio per frequenze di controllo e controllo d’efficienza dei generatori di calore alimentati a biomasse si discosta dal regolamento nazionale.