D.P.C.M. 22 marzo, la situazione dei cantieri edili

Sono in arrivo i primi chiarimenti del governo riguardo all’applicabilità o meno del nuovo d.p.c.m. 22 marzo ai cantieri edili.

Il nuovo decreto ministeriale non blocca i lavori di ristrutturazione degli immobili privati se rientrano nell’installazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento.

 

 

Come indicato nell’Allegato I al d.p.c.m., possono proseguire le lavorazioni, quelle attività rientranti nei Codici Ateco:
  • 42 – COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ;
        42.1 – costruzione di strade e ferrovie;
        42.2 – costruzione di opere di pubblica utilità;
        42.9 – costruzione di altre opere di ingegneria civile.
  •  43.2 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE;
        43.21 – installazione di impianti elettrici;
        43.22 – installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria;
        43.29 – altri lavori di costruzione e installazione.

Per portare degli esempi, rifare un bagno o montare un impianto elettrico, rifarne uno idraulico, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, o ancora di spegnimento antincendio e per la distribuzione del gas, sono lavorazioni ad oggi consentite. Sono sospese, invece, la costruzione di edifici, lo sviluppo di progetti immobiliari così come la costruzione di edifici residenziali e non residenziali. Si fermano quindi le nuove costruzioni.

Per poter proseguire le suddette lavorazioni, le imprese appaltatrici, dovranno tuttavia adottare e applicare le varie prescrizioni riportate nei d.p.c.m. che si sono susseguiti negli ultimi giorni, ed aventi tutti ad oggetto “misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, oltre alle disposizioni ed ai protocolli messi in campo dal Mit per impedire la diffusione del contagio da Covid-19.