Con la fine dello stato di emergenza, decadono anche le proroghe alle certificazioni FGAS

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, finisce lo stato di emergenza, relativo alla pandemia da COVID-19. In realtà alcune disposizioni transitorie rimarranno ancora in vigore; il decreto preserva infatti, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa delle strutture, indispensabile a garantire nel migliore dei modi il rientro alle attività ordinarie, pre-emergenza.
Il decreto si compone di 6 articoli, più due allegati.
Tramite l’articolo 2 viene istituita una “Unità temporanea per il completamento della campagna vaccinale”, operativa fino a dicembre 2022; all’articolo 3 vengono definiti gli ingressi sul territorio nazionale ed i relativi protocolli; all’articolo 4 si parla di isolamento ed auto sorveglianza; all’articolo 5, vengono definite le nuove disposizioni in merito ai DPI: fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di continuare ad indossarli in alcuni tipologie di locali e sui mezzi pubblici; all’articolo 6 viene invece regolamentato il gren pass, base e rafforzato.

Con la fine dello stato d’emergenza, decadono anche le proroghe alle certificazioni FGAS, certificazione personale e certificazione aziendale. Ricordiamo infatti che, per mezzo di disposizioni legislative, le certificazioni scadute o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) avranno validità fino al 29 giugno 2022 (90 giorni a partire dal 31 marzo 2022).

Sollecitiamo quindi, chi si trovasse in questa situazione, ad attivarsi anzitempo con il rinnovo, così da evitare la chiusura del relativo certificato.