Analisi dell’ultima sentenza del TAR sugli scarichi a parete

Lo staff Hydra Club ritiene doveroso analizzare, per non travisarne le conclusioni, la sentenza del Tar della Lombardia n. 1808/2017 del 13 settembre, che tratta lo di scarico a parete in caso di sostituzione di un apparecchio a gas in un condominio con scarico in canna collettiva ramificata.

A seguito dell’incarico di un Amministratore di Condominio, una ditta, che si occupa di risanamento e installazione di canne fumarie, ha redatto una relazione tecnica evidenziando la presenza di caldaie di tipo C collegate alla canna collettiva ramificata. Inoltre nella relazione tecnica si specifica che la canna collettiva ramificata non era a norma indicando la necessità di intervenire.

Un condomino ha dovuto scollegare dalla canna fumaria il proprio apparecchio andando a scaricare in parete con una nuova caldaia di tipo C a condensazione ed a bassa emissione di NOx.

Dopo la segnalazione del condomino che abitava nell’appartamento sovrastante il Comune, su indicazione dell’ASL, ha emesso un’ordinanza con la quale, richiamando la Circolare della Regione Lombardia n. 8/SAN del 1995, vietava al condomino lo scarico a parete e obbligava il condominio all’adeguamento della canna fumaria.

La Circolare della Regione Lombardia, peraltro costituente un mero atto d’indirizzo, sarebbe contraria all’art. 5 del DPR n.412/93. Il DPR impone lo scarico a tetto dell’edificio riportando alcuni casi di deroga tra i quali la sostituzione di un generatore individuale che risultano installati in data antecedente al 31 agosto 2013 con scarico in canna collettiva ramificata.

Il condomino si è affidato al ricorso per “Violazione e falsa applicazione dell’art.5 del DPR n.412/93” e “Per Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per motivazione illogica, carente e contraddittoria.”

Il Tar ha accolto il ricorso emettendo una sentenza in cui annulla l’ordinanza e condanna il Comune (e il condominio) al pagamento delle spese processuali, condannando inoltre il condominio alla messa a norma della canna collettiva ramificata.

Il condomino, in base alla legge nazionale, può derogare (per presenza delle condizioni di deroga) allo scarico a tetto e la sentenza ne prende atto; inoltre viene chiarito dalla sentenza che i regolamenti locali devono adeguarsi alle disposizioni legislative nazionali come specificato nel comma 9-quater dell’articolo n.5 DPR n.412/93.

In allegato sentenza TAR Lombardia n.1808/2017