UNI TS 11657: qualifica figure operanti su impianti a legna o biocombustibili solidi

 

 

 

Come già avvenuto nel 2014 per figure operanti su impianti alimentati da gas combustibili, anche per gli installatori e manutentori di impianti alimentati a legna o altri biocombustibili solidi è stata pubblicata una norma che ne certifica la professione.


La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale di coloro che operano sugli apparecchi e sugli impianti termici (e loro componenti) a biocombustibile distinguendo tre differenti profili specialistici:
     •    Responsabile tecnico (Profilo A) persona in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, che redige i documenti inerenti all’impianto termico, pianifica i lavori ed è addetta al coordinamento delle attiviate di installazione e manutenzione delle operazioni di collaudo e verifica;
     •    Installatore (Profilo B) addetto che effettua interventi di installazione ampliamento o modifica;
     •    Manutentore (Profilo C) tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, che effettua operazioni di controllo, verifica e manutenzione.

Gli apparecchi e gli impianti termici, oggetto di installazione e manutenzione delle figure professionali, sono funzionali alla cottura dei cibi, alla climatizzazione degli edifici ed ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria.

All’interno della norma vengono individuati, in funzione della portata termica degli apparecchi, due livelli di profili specialistici; per apparecchi con portata termica nominale minore di 35 Kw e portata termica nominale maggiore di 35 Kw.

L’impostazione di questa norma sulle attività professionali, segue molto da vicino la struttura della norma sulle figure professionali operanti su impianti a gas (UNI 11554).

Per questa norma, come per la UNI 11554, non impone alcun obbligo, ma offre la possibilità di certificare volontariamente la propria azienda con i criteri di valutazione EQF (European Qualification Framework), sistema europeo di qualificazione delle professioni, assicurando la possibilità di poter operare, senza nessun ulteriore qualifica o adempimento all’interno di tutta la comunità europea.

La norma trova una collocazione parallela all’obbligo di qualifica e aggiornamento previsto dal decreto 28/2011 in ambito FER. Chiaramente per soddisfare i requisiti minimi del percorso di qualifica per il responsabile tecnico, oltre alla dimostrata esperienza in materia di impianti a biocombustibile solido deve essere qualificato in ambito FER (Decreto Legislativo 28/2011).