Superbonus, ancora modifiche

In Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto “Aiuti-Quater” che ha revisionato ancora una volta la disciplina del superbonus introducendo modifiche all’articolo 119 del D.L. 34/2020 che possiamo riassumere nei seguenti punti:

·         L’aliquota del superbonus scende dal 110% al 90 % per l’anno 2023;

·         Se al 25 novembre 2022 risulta effettuata la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) e, in caso di lavori su edifici condominiali, l’assemblea ne abbia approvato l’esecuzione dei lavori, l’aliquota rimane al 110 per l’anno 2023;

·         per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, site in edifici plurifamiliari, la scadenza è posticipata al 31 marzo 2023 purché al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;

·         il superbonus viene confermato al 110% anche sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009;

·         Sono reintrodotte nel superbonus con misura ridotta al 90% le spese sostenute nel 2023 per interventi su edifici unifamiliari e alle unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari. Accedono al 90% per il 2023 se il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento; l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale; il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di ripartizione tra il reddito familiare e i componenti.

Ad esempio, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli a carico accede all’agevolazione se nel 2022 il reddito complessivo di tutti i componenti non supera 45 mila euro, in quanto, in questa ipotesi, il valore per il quale occorre dividere il “reddito familiare” è pari a 3 (1 per il contribuente + 1 per il coniuge + 1 per i due figli a carico), ottenendo come risultato proprio la soglia massima di 15mila euro.

 

Infine per far ripartire il mercato dei crediti, negli ultimi periodi bloccato da parte delle banche e altri operatori finanziari per problemi di capienza fiscale, viene introdotta la possibilità di ripartire su dieci quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. La misura mira a creare spazi di capienza fiscale spostando su un orizzonte temporale di 10 anni l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta acquisiti anziché 4.