Regione Toscana: nuovi moduli controllo impianti termici

Il 4 gennaio 2017 è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regionale Toscana un aggiornamento per la modulistica inerente il controllo degli impianti termici. I nuovo moduli riguardano il “rapporto di controllo di efficienza energetica – Tipo 1B - dei gruppi termici alimentati a biomassa solida” e il “Rapporto di ispezione – generatori a fiamma”.

Il modelli nazionali per rapporto di efficienza energetica, approvati con il decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, non si applicano, ai sensi del medesimo decreto, ai generatori a fiamma alimentati a biomassa. Per la regione Toscana è stato necessario rendere disponibile ai manutentori uno specifico modello che tenesse conto delle specificità dei generatori a biomassa e delle relative norme tecniche.

Rimane sottointeso, come specificato dal regolamento regionale 25R/2015, che nel caso di generatori alimentati da biomassa non si applica il controllo del rendimento di combustione del generatore fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento.

Ai fini di un graduale adeguamento per le ditte di manutenzione alla modulistica, il modello in questione è utilizzabile in un primo periodo su base volontaria per poi diventare obbligatorio dal 1°luglio 2017.

Si sottolinea che il (vecchio) “rapporto di controllo di efficienza energetica -tipo 1” di cui al DM 10/02/2014 può essere utilizzato nell’ambito regionale anche per i generatori a fiamma che utilizzano combustibili come biodiesel e biogas, laddove con caratteristiche tecniche similari ai corrispondenti combustibili d’origine fossile.

Per analogia a quanto sopra, è stato opportuno mettere a disposizione delle amministrazioni competenti e degli organismi di controllo un modello di rapporto di ispezione per i generatori a fiamma coerente con le Linee Guida Regionali, è stato così approvato il modello per il “rapporto di ispezione - generatori a fiamma”, utilizzabile fino al 30 giugno 2017 su base volontaria per poi diventare obbligatorio dal 1 luglio 2017.

Anche in questo caso è doveroso richiamare la faq pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico che distingue i casi in cui deve essere eseguito il controllo sull’efficienza del generatore rispetto a quelli in cui non è previsto: “Attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il controllo del sottosistema di generazione previsto all’articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 - la UNI 10389-1, per gli impianti con generatore di calore a fiamma. Per le altre tipologie di impianti, in attesa che l’UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica, e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione”.

In allegato alla presente il modulo “Rapporto di controllo di Efficienza Energetica – Tipo 1B (gruppi termici a biomassa solida)” in versione PDF compilabile.