Nuovo Regolamento (UE) 2016 n. 426 sugli apparecchi a gas


È stato pubblicato sulla GUUE del 31 marzo 2016 il Regolamento sugli apparecchi a gas che abroga la Direttiva 2009/142/CE, il passaggio da una Direttiva a un Regolamento è una variazione significativa e fondamentale; infatti un Regolamento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati Membri, mentre una direttiva ha bisogno di un decreto attuativo.

Disporre di un regolamento garantisce che non vi siano differenti legislazioni nazionali, ma bensì una sola legislazione disponibile in tutte le lingue della Comunità Europea.

L’introduzione del Regolamento non cambia lo scopo della ormai abrogata Direttiva 2009/142/EC, piuttosto modifica e chiarisce taluni provvedimenti imponendo specifici obblighi ai costruttori, importatori e distributori, definendo maggior chiarezza e responsabilità.

Il regolamento 2016/426 riprende sostanzialmente la precedente direttiva, inquadrando dettagliatamente il campo di applicazione richiamando i requisiti essenziali affinché apparecchi e accessori possano essere messi a disposizione sul mercato, ribadendo che essendo elemento normativo europeo, le disposizioni ivi contenute garantiscono la libera circolazione tra gli Stati membri.

Il Capo II è dedicato agli obblighi a cui devono sottostare gli operatori economici, i fabbricanti devono garantire che i prodotti sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti del regolamento redigendo una dichiarazione UE di conformità e apponendo il marchio CE, gli importatori vengono richiamati come ente controllore sull’operato del fabbricante, imponendo la verifica dell’appropriata procedura di valutazione della conformità che il fabbricante deve avere ottemperato. A sua volte i distributori si devono accertare che l’apparecchio sia conforme ai requisiti del regolamento e si devono accertare che, quando un apparecchio o un accessorio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali richiamati dal regolamento.

I distributori che ritengano, o abbiano motivo di ritenere, non conforme al regolamento un apparecchio o un accessorio da essi reso disponibile sul mercato, si accertano che siano presi provvedimenti correttivi necessari per rendere l'apparecchio o l'accessorio conforme, ritirarlo o eventualmente richiamarlo. Inoltre, se l'apparecchio o l'accessorio presenta un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri sul cui mercato lo hanno reso disponibile, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e i provvedimenti correttivi adottati.

I Capi successivi riguardano la conformità degli apparecchi e degli accessori e le procedure di nomina per la designazione delle autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità.
Il regolamento è entrato in vigore il 21 aprile 2016; alcuni articoli si applicheranno a decorrere dal 21 ottobre 2016, ma la parte più corposa, comprensiva degli obblighi e responsabilità dei distributori si applicherà dal 2018.