Nuovo conto termico 2.0

 

Pubblicato in gazzetta ufficiale il “conto termico 2.0”, rivisto rispetto alla prima versione, con lo scopo di ampliare e razionalizzare il perimetro degli interventi oggetto degli incentivi, in modo da creare uno strumento di maggiore efficacia agevolando la produzione di energia termica rinnovabile, nonché per gli interventi di efficienza energetica negli edifici della pubblica amministrazione, in considerazione anche del fatto che le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi di altre agevolazioni come le detrazioni fiscali.

 

Il conto termico riguarda l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, misure di incentivazione ormai da anni sottoposte ad aggiornamento periodico.

Con le nuove disposizioni saranno ammesse modalità di pagamento direttamente online e tramite carta di credito per la tracciabilità delle spese sostenute, con incentivi erogati in appena 90 giorni, l’ammontare dell’incentivo erogato dipende dal tipo di intervento e non potrà eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute.

Gli interventi incentivabili sono sempre divisi in base ai soggetti ammessi, amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

Le amministrazioni pubbliche potranno richiedere gli incentivi per interventi di (Art. 4 DM 16/02/2016):

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

e) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;

f) sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati

a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

La tipologia di interventi incentivabili non ha subito grosse modifiche, ma è stata introdotta una procedura di accesso agli incentivi semplificata che agevola gli interventi d’installazione di apparecchi (pompe di calore, generatori di calore alimentati a biomassa) di potenza inferiore a 35 Kw, se inseriti in un elengo o "Catalogo" reso pubblico e aggiornato dal GSE

Il decreto chiarische che l'installatore e il manutentore devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n.28/2001: "Patentino per impianti FER"

Il nuovo decreto, allegato alla presente, entrerà in vigore il 31 maggio 2016.