Nuove etichette energetiche per combustbili solidi

 

Fino ad oggi abbiamo, correttamente, associato la sezione della direttiva “Ecolabel” che tratta etichette di insieme (o di sistema) solo agli apparecchi alimentati da combustibili gassosi, ma dal primo aprile 2017 è doveroso iniziare a trattare all’interno della direttiva anche agli apparecchi alimentati da combustibili solidi.

L'energia utilizzata dalle caldaie a combustibile solido per il riscaldamento di ambienti interni rappresenta una quota importante della domanda complessiva di energia nell'Unione Europea e la possibilità di ridurre il consumo energetico delle caldaie è significativa, anche il funzione delle notevoli disparità in termini di efficienza energetica degli apparecchi presenti oggi in commercio.

Il regolamento europeo 2015/1187, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile, si prefigge l’obiettivo di consentire ai consumatori di disporre di informazioni confrontabili sui deversi apparecchi, introducendo un’etichetta che riporta la classe energetica del generatore o dell’insieme e di fornire informazioni uniformi sui prodotti.

Il fine è quello di incentivare i fabbricanti a migliorare l'efficienza energetica di tali prodotti e incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli efficienti sotto il profilo energetico.

Dal 1° aprile 2017 il regolamento impone di mettere in servizio caldaie a combustibile solido solo se dotate di una scheda di prodotto, un’etichetta contenente informazioni sulla classe energetica e una specifica documentazione tecnica.

Rientrano all’interno del regolamento anche gli insiemi, sistemi proposti all'utilizzatore finale e composti da una caldaia a combustibile solido abbinata a uno o più apparecchi di riscaldamento supplementari, uno o più dispositivi di controllo della temperatura oppure uno o più dispositivi solari.

Sottolineiamo che è definito “caldaia a combustibile solido” un dispositivo munito di uno o più generatori di calore a combustibile solido che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell'ambiente circostante non superiore al 6 % della potenza termica nominale, da cui si deduce che quanto detto non è applicabile alle “stufe” o termocamini ad aria, apparecchi di competenza di un altro regolamento (reg. UE 2015/1186).