Focus definizione Impianto Termico

 

In questa news andiamo a riprendere il concetto di impianto termico, che è sempre bene tenere a mente.

Partiamo da cosa dice la legge, l'ultima definizione di impianto termico è contenuta nel Decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48: “Attuazione della direttiva (UE)2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Tale Decreto va infatti a modificare il Decreto Legislativo 192/2005 ed, in particolare, va ad aggiornare la definizione di impianto termico, che si riporta di seguito per esteso:

"impianto termico": impianto tecnologico fisso  destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,  con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o  destinato  alla  sola produzione di acqua calda sanitaria,  indipendentemente  dal  vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di  produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con  impianti  di ventilazione.  Non  sono  considerati  impianti  termici  i   sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda  sanitaria  al servizio  di  singole  unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  ed assimilate»

Questa ultima definizione toglie ogni limite sulla potenza e ogni riferimento a stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, diventano così tutti suddetti apparecchi impianti termici e pertanto dovranno essere riportati sul libretto di impianto per la climatizzazione.

In merito al controllo di efficienza energetica non cambia niente, l’unico aspetto veramente di grosso impatto sarà che da oggi i caminetti saranno considerati impianti termici.