FER: La regione Toscana ha dato chiarimenti sul corso di 80 ore

Fino a novembre 2016 potevamo sintetizzare che la qualifica per l'installazione di impianti FER era riconosciuta:
- a tutti i responsabili tecnici abilitati secondo le lettere a), b), c), e d) dell’art. 4 del D.M. 37/2008 alla data del 3 agosto 2013;
- a tutti gli operatori che hanno conseguito o conseguiranno l’abilitazione di responsabile tecnico secondo le lettere a), b), e d) dell’art. 4 del D.M. 37/2008 dopo la data del 3 agosto 2013;
- ai responsabili tecnici che hanno conseguito o conseguiranno l’abilitazione secondo le lettere c) dell’art. 4 del D.M. 37/2008 in data successiva al 3 agosto 2013, previa frequentazione di un apposito corso formativo di base di 80 ore.

Con la delibera della regione Toscana n. 1124 (novembre 2016), la qualifica all’installazione di impianti FER è riconosciuta:
- a tutti i responsabili tecnici abilitati secondo le lettere a), b), c), e d) dell’art. 4 del D.M. 37/2008 alla data del 3 agosto 2013;
- a tutti i responsabili tecnici che hanno conseguito o conseguiranno l’abilitazione secondo le lettere a), b), c) e d) dell’art. 4 del D.M. 37/2008 dalla data del 3 agosto 2013. Non è "automanticamente" riconosciuta la qualifica FER agli operatori che conseguiranno l’abilitazione secondo la lettera c) dell’art.4 del D.M. 37/2008 dopo il 1 gennaio 2017;
- agli operatori che conseguiranno l’abilitazione secondo la lettera c) dell’art. 4 del D.M. 37/2008, in data successiva al 1 gennaio 2017, la qualifica sarà riconosciuta a seguito di un corso formativo di base di 80 ore.

In tutti i casi in cui è riconosciuta la qualifica FER, l’operatore è soggetto a partecipare ad attività formative di aggiornamento almeno ogni tre anni.

La scadenza del primo aggiornamento è stata prorogata dal 31 dicembre 2016 a 30 giugno 2017.