Detrazioni Fiscali per la biomassa e le schermature solari

L’ultima news dell’anno 2014, richiama l’estensione della detrazione fiscale introdotte dalla “legge di stabilità 2015” a due nuove tipologie di intervento: la posa in opera di schermature solari, e le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse.


Oggi siamo a porre nuovamente l’attenzione su questo aspetto, sia perché Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha reso disponibile in questi giorni il portale http://finanziaria2015.enea.it/ per l’invio telematico della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, sia perché sul portale Enea sono state riassunte le informazioni tecniche per poter accedere alle detrazioni in caso di posa in opera schermature solari e installazione di generatori alimentati a biomasse.

Con la presente si è voluto riportare e commentare i due nuovi vademecum predisposti dall’Enea, datati 1 aprile 2015. Tenendo sempre presente che per interventi su impianti alimentati a biomassa terminati nell’anno 2014, l’accesso alla detrazione era comunque possibile ma con limiti più restrittivi (come la “sostituzione” degli infissi), per gli interventi effettuati per l’anno 2015 si può accedere agli incentivi solo le caratteristiche del generatore; il rendimento nominale minimo non deve essere inferiore all’85%, e i generatori devono essere dotati di certificazione che ne attesti l’idoneità dell’impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive (Art. 290 Comma 4 Dlgs 152/06).


L’art. 290 sopra citato chiarisce che la certificazione di questi apparecchi dovrebbe essere redatta secondo le indicazioni contenute all’interno di un decreto del ministero dell’ambiente, sviluppato in accordo con i Ministri della saluti e dello sviluppo, ma ad oggi lo specifico decreto non è stato ancora pubblicato e pertanto, a nostro avviso, si ritiene opportuno fare riferimento alle normative nazionali e regionali più stringenti in materia.

All’interno del decreto ambiente (Dlgs 152/06) sono imposti limiti sulle emissioni che per impianti di potenza superiore a 35 Kw; fino a 150 Kw deve essere rispettato il valore di 200 mg/Nmc riferito a un’ora di funzionamento, mentre per potenze superiori a 150 Kw devono essere rispettati determinati valori su monossido di carbonio, di azoto e di zolfo indicati dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del decreto ambiente.

Concludiamo ricordando, che nonostante il vademecum dell’enea non lo riporti, secondo il dlgs 28/2011, per accedere alle detrazioni fiscali le biomasse tipo pellet o cippato devono essere conformi alla classe di qualità A1 e A2 indicate nelle specifiche norme, pertanto si ritiene opportuno che il cliente conservi tra la documentazione della pratica, anche le fatture d’acquisto della biomassa che attestino la qualità dei prodotti acquistati.

 

In allegato i due nuovi vademecum redatti da Enea, mentre nella parte download sono raccolti tutti i vademecum Enea