Cambiano gli obblighi per il controllo perdite FGAS
Il regolamento europeo n. 517/2014 stabilisce, con la data del 1° gennaio 2017, alcune novità nel campo degli impianti di condizionamento contenenti gas fluorurati; definendo una nuova soglia limite oltre la quale gli apparecchi devono essere soggetti a controllo periodico delle perdite.
Dal 1° gennaio 2017 gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente (10 tonnellate di CO2 equivalente per apparecchiature ermeticamente sigillate) provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.
I controlli obbligatori devono essere effettuati con le seguenti periodicità:
Quantità di C02 equivalente | Cadenza dei controlli |
tra 5 e 50 tonnellate di CO2 eq. | almeno ogni 12 mesi |
tra 50 e 500 tonnellate | almeno ogni 6 mesi |
oltre i 500 tonnellate | almeno ogni 3 mesi |
Nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche sul controllo si raddoppiano.
Si ricorda anche che gli operatori delle apparecchiature contenenti fgas in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente devono assicurarsi che siano installati sistemi di rilevamento delle perdite che vanno fatti controllare almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.
Per un rapido confronto tra Kg di carica refrigerante e la soglia di 5 tonnellate equivalenti si riporta il seguente schema:
F-GAS | GWP | Carica di refrigerante (Kg) |
R134a | 1430 | 3,5 |
R407C | 1774 | 2,8 |
R410A | 2088 | 2,4 |
La tabella completa con indicati i limiti di 5, 10, 50 e 500 tonnellate equivalenti è allegata alla presente news.
Rimane sottointeso che i controlli delle perdite sono effettuati da personale certificato in possesso del “patentino frigorista” e della certificazione aziendale, anche nel caso di ditte individuali.