Cambiano gli obblighi per il controllo perdite FGAS

 

 

 

Il regolamento europeo n. 517/2014 stabilisce, con la data del 1° gennaio 2017, alcune novità nel campo degli impianti di condizionamento contenenti gas fluorurati; definendo una nuova soglia limite oltre la quale gli apparecchi devono essere soggetti a controllo periodico delle perdite.

Dal 1° gennaio 2017 gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente (10 tonnellate di CO2 equivalente per apparecchiature ermeticamente sigillate) provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

I controlli obbligatori devono essere effettuati con le seguenti periodicità:

Quantità di C02 equivalente  Cadenza dei controlli
 tra 5 e 50 tonnellate di CO2 eq. almeno ogni 12 mesi
 tra 50 e 500 tonnellate  almeno ogni 6 mesi
oltre i 500 tonnellate almeno ogni 3 mesi

 

Nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche sul controllo si raddoppiano.


Si ricorda anche che gli operatori delle apparecchiature contenenti fgas in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente devono assicurarsi che siano installati sistemi di rilevamento delle perdite che vanno fatti controllare almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.

Per un rapido confronto tra Kg di carica refrigerante e la soglia di 5 tonnellate equivalenti si riporta il seguente schema:

F-GAS GWP Carica di refrigerante (Kg)
R134a 1430 3,5
R407C 1774 2,8
R410A 2088 2,4

 

La tabella completa con indicati i limiti di 5, 10, 50 e 500 tonnellate equivalenti è allegata alla presente news.


Rimane sottointeso che i controlli delle perdite sono effettuati da personale certificato in possesso del “patentino frigorista” e della certificazione aziendale, anche nel caso di ditte individuali.