Alcune indicazioni sul nuovo regolamento FGAS

Ad un mese dall’entrata in vigore del nuovo DPR 146/2018, che disciplina le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n.517/2014 e i relativi regolamenti di esecuzione, si vuole evidenziare alcuni aspetti pratici per chi è già in possesso delle certificazioni FGAS.

Gli addetti FGAS in possesso della certificazione personale (secondo il reg. n. 303/2008) possono estenderla anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di celle frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra; attività non contemplate nel precedente regolamento, ma che oggi è possibile ottenere. Al riguardo vi invitiamo a contattare il centro Idrotiforma per ulteriori informazioni.

Le certificazioni non estese al nuovo regolamento (UE) n. 2067/2015 sono comunque valide per attività di controllo perdite, recupero, installazione, manutenzione, per quanto concerne apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, la non estensione del certificato comporta la dicitura “Certificato limitato” sul registro FGAS.


Altra importante novità introdotta all’interno del nuovo decreto FGAS è la modalità di mantenimento dei certificati, il certificato personale (Patentino FGAS) e la certificazione aziendale hanno validità, rispettivamente, di dieci e cinque anni e devono essere rinnovate, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza dei certificati medesimi. Il mantenimento annuale di ciascun certificato deve essere effettuato prima della scadenza, l’ente di certificazione deve ricevere dalla persona/impresa certificata la documentazione prevista per il mantenimento almeno trenta giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza. In assenza parziale o totale della documentazione di mantenimento l’ente sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale.

Infine, per la gestione e tenuta della Banca dati le imprese certificate versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti i diritti di segreteria.