Aggiornato il quadro relativo all’etichettatura energetica

L'Unione Europea è molto impegnata a perseguire una politica lungimirante in materia di clima e l'efficienza energetica è un elemento cruciale per poter raggiungere gli obiettivi fissati per il 2013.

Tra i mezzi attuati per conseguire lo scopo vi è l'etichettatura energetica che consente ai clienti di procedere a scelte informate basate sul consumo energetico dei prodotti connessi all'energia. Le informazioni sull'efficienza e la sostenibilità dei prodotti connessi all'energia apportano un contributo di rilievo al risparmio energetico e alla riduzione degli importi delle fatture energetiche, promuovendo nel contempo l'innovazione e gli investimenti nella produzione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.
 
Per questo, si è ritenuto opportuno aggiornare la direttiva 2010/30/UE con un regolamento che mantenesse nella sostanza il medesimo ambito di applicazione, ma modificandone e rafforzandone alcune disposizioni, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di efficienza energetica dei prodotti.

E’ così stato pubblicato, il 28 luglio 2017, il Regolamento (UE) 2017/1369 che prevede alcuni aggiornamenti come l’adozione di una banca dati dei prodotti e lo riscalaggio delle classi, reimpostando le classi su una scala unica che va dalla lettera A alla lettera G eliminando le classi da A+ a A+++ che alcuni regolamenti delegati hanno introdotto su alcuni prodotti.

Al riguardo è doveroso sottolineare che il Regolamento (UE) 2017/1369 fornisce disposizioni generarli, sono poi gli specifici atti delegati, regolamenti adottati nel corso degli anni dell’Unione Europea, che forniscono le specifiche per ogni singolo prodotto.

Il regolamento si applica dal 1 agosto 2017 rendendo vigenti fin da subito le disposizioni impartite per la redazione degli atti delegati, mentre altre disposizioni seguiranno un periodo transitorio di attuazione, alcune delle quali riportiamo a seguire:



A partire dal 1° gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un'unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore inserisce le caratteristiche di tale modello nella della banca dati dei prodotti;

Laddove le unità di modelli disciplinati da un atto delegato siano immesse sul mercato tra il 1° agosto 2017 e il 1° gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce nella banca dati dei prodotti le caratteristiche di tali modelli;

Gli atti delegati rimarranno in vigore fino a quando non verranno abrogati da un atto delegato adottato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369, che disciplini il pertinente gruppo di prodotti.


Gli obblighi non di applicano agli insiemi di apparecchi di riscaldamento di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013 – generatori in generale esclusi i combustibili solidi i prodotti da biomassa, (UE) n. 812/2013 scaldaacqua e dispositivi solari, (UE) n.2015/1178 caldaie a combustibile solido.